Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere, per trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda.
La legge statuisce che chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda, con un atto notificato al prefetto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate.
Trascorso trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.