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Il doppio passaporto
Quando il cittadino è coinvolto in vicende di carattere politico-internazionale, di guerra o di religione per le quali risulti opportuno l'uso di due distinti passaporti per l'ingresso o la permanenza in determinati Stati o qualora ci siano esigenze professionali particolari è possibile rilasciare due passaporti alla stessa persona.
Si tratta ovviamente di provvedimenti eccezionali e non usuali. Per cui la Questura o l'Ambasciata italiana all'estero che emette il secondo passaporto dopo aver attentamente verificato che sussistano i motivi per il rilascio, esaminando una dettagliata documentazione da consegnare con la richiesta, può limitarne la validità territoriale a determinati stati e limitarne quella temporale al periodo strettamente necessario.
Per entrambi i passaporti sarà necessario compilare un modello di richiesta e versare tutti i diritti e bolli.
Seconda eccezione: il passaporto collettivo
Può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali. Deve essere richiesto dal capogruppo esclusivamente presso la questura e consente l'espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minino 5 persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio.
Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità.
Al passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, è necessario allegare:
- la ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c intestato alla questura competente, indicando la causale: "passaporto collettivo";
- fotocopia documento d'identità per ogni partecipante;
- per i partecipanti con figli minori l'assenso con firma autenticata dell'altro genitore in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare;
- per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare;
- le fotocopie dei documenti di identità possono essere autenticate in questura portando il documento originale.
Il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 ha abolito la tassa di rilascio del passaporto collettivo (che ammontava a € 2,58 per ogni componente del gruppo, esclusi i capogruppo ed i minori di anni 10).
Il passaporto temporaneo
Il passaporto temporaneo è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip. E’ rilasciato:
- nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori;
- in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere il passaporto, ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.
Se l'impossibilitàè definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura "esente".
Alla domanda è necessario allegare:
- un documento di riconoscimento valido;
- 2 foto formato tessera identiche e recenti;
- la ricevuta di pagamento di € 5,00 per il passaporto temporaneo, mediante un bollettino ordinario sul conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Sulla causale si deve scrivere: "importo per il rilascio del passaporto elettronico";
- per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
Per il passaporto temporaneo non è prevista l'acquisizione delle impronte digitali
Come per il passaporto ordinario sono previsti dei casi di esenzione dalla firma: Questo passaporto deve avere sempre il visto cartaceo di ingresso per gli Stati Uniti e/o per gli stati che aderiscono ai programmi del visto elettronico.
Passaporto dei minori di età
Per i minori non esiste più la possibilità di viaggiare iscritti nel passaporto dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza; i minori devono avere il loro passaporto
Dunque il rilascio del passaporto ai minori è uguale a quello per gli adulti, salvo:
- fino a 12 anni non viene rilevata l’impronta digitale;
- fino a 12 anni sono esentati dalla firma;
- per il minore da 0 a 3 anni il passaporto ha validità triennale;
- per il minore dai 3 ai 18 anni il passaporto ha validità quinquennale;
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento dell’altro genitore firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale.
Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una questura per l'assenso, allora si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.
L’accompagnamento del minore di 14 anni
Fino a 14 anni i minori possono espatriare solo se accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci.
Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all'atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.
Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso un estratto di nascita del minore stesso riportante le generalità dei genitori.
Per gli esercenti la responsabilità tutoria alternativa o sostitutiva a quella genitoriale, occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido. Tutto ciòè necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.
Qualora viaggino con altri soggetti o affidati ad un accompagnatore che deve essere munito di dichiarazione di accompagno con apposito atto vidimato dal questore.
Si consiglia, prima di acquistare il biglietto della compagnia, di verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.