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Viene rilasciata dal Comune in cui il cittadino è iscritto alle liste elettorali (che, salvo casi particolari legati alle tempistiche del cambio di residenza, è quello di residenza), e sulla stessa è indicata la sezione elettorale cui il cittadino è assegnato come elettore.
Pur non essendo elemento sufficiente per l'accesso al diritto di voto è un documento necessario (in alternativa vi può essere una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione, un'attestazione del sindaco di ammissione al voto o un attestato sostitutivo della tessera) per essere ammessi. Andrà pertanto conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, l'elettore dovrà presentarla unitamente ad un documento di identificazione. L'avvenuta partecipazione al voto sarà attestata dalla apposizione della data della votazione e del bollo della sezione, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della tessera sul registro previsto per le operazioni dei seggi. E' inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.
Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni elezione si debba produrre un certificato medico, in presenza di una patologia permanente è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga annotata la necessità di essere accompagnati (timbro AVD), in questo caso occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale e presentare:
- una richiesta su un modello predisposto dall'Ufficio Elettorale;
- la tessera elettorale dell'interessato;
- la documentazione sanitaria (rilasciata dell'AUSL) attestante l’impossibilità a votare permanentemente in modo autonomo.
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto. Per gli handicap solo mentali non è previsto l'accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.