1. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermit à di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile “ non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta (il divieto sussiste anche nel caso in cui l ’ affinit à deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili), gli affini in linea collaterale in secondo grado, l ’ adottante, l ’ adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l ’ adottato e i figli dell ’ adottante, l ’ adottato e il coniuge dell ’ adottante, l ’ adottante e il coniuge dell ’ adottato ” ; non possono altres ì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
2. Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un ’ unione civile, ai sensi dell ’ art. 1 comma 19 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all ’ ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell ’ autorit à competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta all ’ unione civile.